Statuto
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPO
Articolo 1 - E’costituita un’associazione denominata:
----ASSOCIAZIONE CUOCHI ALTO E BASSO NOVARESE E VCO----
Articolo 2 - La sede dell’associazione è fissata a:
----STRESA(VB)-Via Regina n°3 c/o HOSPESS----
E’ facoltà del Consiglio Direttivo trasferire la Sede in altro luogo del Comune,ovvero in altro Comune della Provincia di Novara,così come stabilire sedi di rappresentanza
Articolo 3 - La durata dell’Associazione è illimitata
Articolo 4 - L’Associazione, che è apolitica e non ha fini di lucro,ha per oggetto quanto indicato nello Statuto della FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI essendo della struttura un’emanazione a livello territoriale, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto nazionale,salvo quanto specificatamente attribuito alla Federazione medesima. In particolare gli scopi sono:
• Raccogliere ed unificare,Intorno ad essa i cuochi provinciali novaresi e del Verbano Cusio ed Ossola,gli allievi dei corsi di cucina delle Scuole Alberghiere di ogni ordine e grado per dar vita ad uno spirito unitario di categoria al fine di raggiungere un maggiore prestigio ed una migliore condizione sociale,economica e professionale;
• Creare con ogni mezzo,occasione di incontri ,di dibattiti sui problemi di categoria,con riunioni,assemblee,congressi locali,sia direttamente,sia tramite la stampa e le pubbliche manifestazioni,alla qual cosa saranno sollecitati tutti gli organi di informazione e competenza già esistenti;
• Approfondire le conoscenze tecniche nel settore di cucina ed alberghiero,quale premessa di una qualificazione professionale che si adegui ai temi ed alle necessità nazionali ed internazionali;
• Evidenziare,mediante manifestazioni,concorsi,premi et similia,l’attività meritoria dei cuochi,le loro capacità ed il loro spirito d’iniziativa,vivificando così l’Associazione,al fine di far meglio conoscere in quale misura essa contribuisce allo scopo turistico ed alla fama della nostra cucina nel mondo;
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI
Articolo 5 - Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili che l’Associazione possiede e da quanto possederà in avvenire.
Articolo 6 - Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) tasse di ammissione dei soci;
b) contributi annuali dei soci,
c) eventuali contributi della Federazione Italiana Cuochi,Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere;
d) introiti di manifestazioni,patrimoniali e di eventuali sottoscrizioni;
e) donazioni,legati,contributi privati;
f) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti,anche in modo indiretto,fondi,riserve o capitale,salvo che questo sia imposto dalla Legge.
L’Associazione inoltre garantirà la democraticità della struttura,l’elettività e la gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all’Associazione,nel caso la complessità,l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti,sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Articolo 7 - L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare.
SOCI
Articolo 8 - Soci dell’Associazione possono essere tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali,anche se residenti all’estero,ed i cuochi stranieri che operano o hanno operato sul territorio provinciale. Coloro che non raggiungono la maggiore età dovranno presentare domanda formata anche dai genitori o chi ne fa le veci.
Tutti i soci dovranno dichiarare di conoscere ed accettare, oltre alle norme del presente Statuto,anche le norme ed il contenuto dello statuto della federazione Italiana Cuochi.
Articolo 9 - Le categorie degli Associati sono le seguenti:
a) Soci Ordinari:tutti coloro che,per particolare attività ed aiuti costituenti benemerenza,ne siano ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo. La nomina deve essere ratificata dall’Unione regionale di competenza;l’Associazione prende atto di tale nomina. L’Associazione dovrà tenere aggiornata la lista di tali soci.
b) Soci Effettivi:tutti coloro che esercitano o hanno esercitato la professione di cuoco come attività primaria lavorativa,e ne facciano richiesta tramite il Consiglio direttivo.
c) Soci Allievi:tutti gli studenti che frequentano corsi di cucina in scuole alberghiere di ordine e grado,e ne facciano richiesta tramite il Consiglio Direttivo
d) Soci Benemeriti o Sostenitori:tutti coloro che il Consiglio direttivo intende ritenere tali per particolari meriti. Tali soci possono partecipare,come uditori,con possibilità di intervento,ai dibattiti in tutte le riunioni degli associati effettivi. Non hanno diritto di voto.
Articolo 10 - I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa,alle manifestazioni promosse dall’Associazione ed a frequentare i locali e gli impianti ed i servizi gestiti dall’Associazione medesima.
Articolo 11 - La qualità di socio si perde per decesso,dimissioni,morosità o indegnità:la morosità verrà dichiarata dal Consiglio;l’indegnità verrà sancita dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 9 dello Statuto della Federazione.
Articolo 12 - Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa che sarà determinata annualmente,come pure altri eventuali contributi,dall’Assemblea Generale.
Articolo 13 - La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non può essere in ogni caso rivalutata.
ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA
Articolo 14 - Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea generale dei Soci
b) l’Assemblea generale degli associati di Delegazione,dove espressamente convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione
c) il Consiglio Direttivo
d) il Presidente dell’Associazione
e) il Vice Presidente
f) il Segretario
g) il Collegio dei Sindaci Revisori
Articolo 15 - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta l’anno,entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale,mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio,oppure mediante affissione nell’Albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno,almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei soci.
Articolo 16 – L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea riunita in via ordinaria:
• approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;
• nomina per elezione a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni il Presidente dell’Associazione,il Vice Presidente ed il Consiglio direttivo;
• nomina il Collegio dei Sindaci revisori.
L’Assemblea in via straordinaria delibera:
• sulla proposta di scioglimento del Consiglio Direttivo;
• sulle modifiche sullo Statuto;
• sullo scioglimento dell’Associazione;
• su tutto quant’altro ad essa demandato per legge e per Statuto.
Articolo 17 – Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un voto.
I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. Ogni Associato non può essere portatore di più di tre deleghe
Articolo 18 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio,in mancanza dal Vice Presidente;in mancanza di entrambi l?assemblea nomina un Segretario e,se lo ritiene il caso,due Scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea costatare la regolarità delle deleghe,ed in genere il diritto di intervento e di voto dell’Assemblea.
Dalle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal Codice Civile.
Più in particolare si precisa che l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, in prima convocazione,ovvero di qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti in seconda convocazione. Nel caso di seconda convocazione,la medesima dovrà essere fissata almeno un’ora dopo la convocazione della prima assemblea.
L’Assemblea dei soci in seduta ordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci,sia in prima che in seconda convocazione. Tale assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.
Articolo 19 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque o più membri,purché in numero dispari,eletti dall’Assemblea per la durata di 4(quattro) anni.
In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere,il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Articolo 20 – Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’Associazione. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione , nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente,in sua assenza dal Vice Presidente,in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale,che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 21 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione,senza limitazioni.
Esso procede pure alla nomina di:collaboratori,consulenti,ecc,determinandone il compenso e compila,occorrendo,il regolamento per il funzionamento dell’Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Articolo 22 – Il Presidente,ed in sua assenza il Vice Presidente,rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio:egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti,contratti,giudizi,nonché in tutti i rapporti con Enti,Società,Istituti Pubblici e privati. Cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio. Per i pagamenti può essere coadiuvato da un Consigliere eletto cassiere.
Articolo 23 – Il Collegio dei Sindaci Revisori dura in carica 4(quattro)anni ed è composto da 5(cinque)membri,di cui 3(tre)effettivi e 2(due)supplenti,anche nominati tra estranei alla categoria. I suoi componenti sono rieleggibili,ma la carica è incompatibile con altre cariche presenti nel presente Statuto.
Al collegio spetta di vigilare sul buon andamento della gestione economica-finanziaria dell’Ente. Esso presenta annualmente all’Assemblea una relazione scritta sul bilancio consuntivo e preventivo.
Articolo 24 – Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico.
SCIOGLIMENTO
Articolo 25 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza prevista all’ultimo comma dell’art. 21 del Codice Civile, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.In caso di scioglimento,le eventuali attività,siano esse premi o qualsiasi cespite patrimoniale,devono essere destinati ad altra Associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità,sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3,comma 190 della Legge n°662/1996 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
CONTROVERSIE
Articolo 26 – Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi Organi,saranno sottoposte,con esclusione di ogni altra giurisdizione,alla competenza di un Collegio di tre Probiviri,da nominarsi dall’Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.
NORME FINALI
Articolo 27 – Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentare della Federazione Italiana Cuochi e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile e dalle Leggi del settore.
Articolo 28 – Il presente Statuto Sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione nonché ogni norma regolamentare dell’Associazione in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Associazione nella riunione tenutasi il giorno 06 Febbraio 2001.
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